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 Ccnl delle Coop sociali: Il rinnovo che chiediamo

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MessaggioTitolo: Ccnl delle Coop sociali: Il rinnovo che chiediamo   Ccnl delle Coop sociali: Il rinnovo che chiediamo Icon_minipostedSab Dic 01, 2007 1:32 am

articolo dal sito della coop Itaca di PN:
http://www.itaca.coopsoc.it/node/1373

Citazione :
Mer, 14/11/2007 - 17:45 da Orietta Antonini
Ad ogni rinnovo, il Ccnl Coop Sociali diventa un calice amaro. Se da una parte è una scadenza auspicata ed attesa per noi lavoratrici e lavoratori, dall’altra vi sono delle forti preoccupazioni per l’impatto dello stesso nei nostri bilanci.
Il precedente contratto (2002-2005) si è concluso dopo 14 mesi di contrattazione a cui va aggiunto l’anno di ritardo con cui fu presentata la piattaforma. Degli iniziali obiettivi di alto contenuto politico, come l’omogeneizzazione dei diversi contratti di lavoro nell’area del Terzo settore e la riforma del sistema di classificazione non rimase nulla, rimandando ad un ‘serio lavoro di approfondimento congiunto sulle esigenze del settore attraverso una commissione di studio’. Quindi la trattativa si concentrò sull’aspetto economico e di positivo emerse l’impegno delle parti ad arrivare gradualmente al superamento del salario convenzionale su tutto il territorio nazionale, su cui non aggiungo ulteriori commenti rispetto ai tentativi successivi di aggirarlo.
Alla fine il tutto si concluse con l’11,80% di aumento tabellare e l’impegno a mantenere attivo il lavoro delle delegazioni trattanti, per estendere e monitorare lo stato applicativo del contratto in tutti i territori del paese anche attraverso il rafforzamento delle Commissioni miste paritetiche e con l’ulteriore obiettivo di attivare territorialmente dei tavoli di lavoro per un rapido recepimento da parte degli enti pubblici degli aumenti contrattuali.
Vista con gli occhi della lavoratrice mi pare che stiamo ripercorrendo le stesse tappe ,considerato che abbiamo abbondantemente superato l’anno di ritardo per la presentazione di piattaforme di cui abbiamo già illustrato i contenuti in precedenti articoli e che stiamo portando all’attenzione dei soci nelle riunioni di zona di questi giorni.

Voglio qui approfondire l’aspetto riferito al coinvolgimento degli Enti pubblici ritenuti, anche dalle organizzazioni sindacali, attori fondamentali nel sistema delle regole in questo settore. Mettiamo quindi a confronto il rinnovo del Ccnl con le clausole di revisione prezzi dei contratti in essere con i nostri committenti. Non un’analisi casuale: prendiamo a rifermento i primi dieci contratti per importanza economica. Volevo presentare un riepilogo statistico, ma visti i risultati mi pare utile un più accurato dettaglio.
I contratti analizzati sono tutti triennali, tranne uno quinquennale e contengono in linea generale la clausola di revisione prezzi che spesso richiama la Legge 724/94 art. 44, ma con significative ‘manomissioni’. I contenuti dell’articolo della citata Legge prevedono l’obbligo di revisione periodica del prezzo per tutti i contratti ad esecuzione continuativa stipulati dalle Pubbliche amministrazioni sulla base di un’istruttoria operata dal Responsabile del Servizio. Per orientare le Pubbliche amministrazioni nell’individuare il prezzo - comma 6 - l’Istat, avvalendosi ove necessario delle Cciaa, cura la rilevazione dei prezzi dei principali servizi acquistati dalla Pubblica amministrazione. In mancanza di tale rilevazione, il dato comunemente più fruibile e utilizzato è l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per abbreviazione indice Istat), non certamente quello più indicato. Ho omesso l’indicazione specifica dei committenti: tra essi vi sono 7 Amministrazioni comunali e 3 aziende sanitarie non solo del territorio regionale (cliente/clausola di revisione prezzi):


N. 4 Amm.ni comunali
Per i primi 12 mesi il prezzo è invariabile, mentre successivamente si può chiedere la revisione del prezzo a norma dell’art. 44 co. 6 Legge 724.
In linea con la previsione generale ossia Istat dopo il primo anno di attività. In un caso va richiesto entro sei mesi, immagino per questioni di programmazione.
Nota: in un caso si tratta di un contratto riaggiudicato per ulteriori tre anni con un prezzo (al limite della base d’asta che non poteva essere rialzata) di ben 2 centesimi più alto dell’ultimo prezzo praticato; e non è il primo caso.

Amm.ne comunale
Per i primi 12 mesi il prezzo è invariabile. Dopo il primo anno verrà riconosciuto un aggiornamento dei prezzi pari all’80% dell’Istat dell’anno precedente (rif. L. 724 art. 44 co 6 ). Il comma 6 non parla di percentuali di applicazione: l’80% è pura fantasia.

Amm.ne comunale
In questo contratto: il corrispettivo è fisso per i primi due anni, mentre per il terzo anno è prevista la possibilità di revisione in base all’Istat (con eventuale calo proporzionale delle ore di attività qualora l’amministrazione intendesse non aumentare la quota a disposizione per l’esecuzione del servizio).

Amm.ne comunale
Il corrispettivo dopo un anno è soggetto a revisione (su richiesta della ditta nei sei mesi successivi al decorso dei primi dodici mesi e dei successivi sei per uguali periodi) in relazione all’Istat e sarà aggiornato ogni qualvolta l’indice Istat sarà aumentato in misura non inferiore al 2,5% rispetto all’Istat in essere alla data di aggiudicazione. Per incrementi superiori si terrà conto solo dei multipli del 2,5%.

Azienda sanitaria
Con tre contratti in essere, tutti riportano la medesima clausola con piccole variazioni.
Dopo il richiamo alla norma generale citando solo l’art. 44 della Legge 724/94, la clausola precisa quanto segue: ‘I parametri di riferimento a cui gli uffici preposti faranno riferimento saranno il costo orario globale del personale rilevato dal CCNL di categoria depositato presso il Ministero del Lavoro’. Il costo del personale ai fini della revisione è ragguagliato ad una percentuale che varia a seconda della tipologia di servizio gestito, dall’85% al 100% del corrispettivo offerto.

Azienda sanitaria
Dopo aver riportato la norma generale (richiesta di revisione prezzi con Istat dopo un anno), precisa quanto segue: considerato che l’appalto riguarda la gestione globale di un servizio e che la ditta ha valutato tutte le circostanze dello stesso ed ha valutato il prezzo remunerativo, si precisa che non potrà essere avanzata alcuna richiesta di revisione prezzi sulla base di parametri diversi da quanto previsto e che eventuali sottoscrizioni di nuovi contratti di nazionali o locali per il personale non potranno giustificare il ricorso alla revisione prezzi, restando anche tale eventualità assorbita nel rischio d’impresa.

Per due ulteriori contratti con la stessa Azienda sanitaria, ci sono clausole diverse:
a)-dopo la norma generale si precisa che si procede alla revisione dei prezzi qualora l’Istat aumenti o diminuisca del 5% rispetto al momento dell’aggiudicazione e che la stessa opererà solo per la parte eccedente e l’accertamento della variazione sarà effettuata annualmente.
b)-dopo la norma generale si precisa che si procede alla revisione con un alea del 3%.


Azienda sanitaria
I prezzi offerti si intendono fissati dalla ditta offerente in base a calcoli di sua convenienza a suo rischio e saranno invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità per tutta la durata del servizio.


Dopo questa greve disamina, aggiungo tre brevi considerazioni.

1. Questa comparazione rileva che la maggior parte delle clausole di revisione prezzi (con un unico caso virtuoso) sopra evidenziate sono impugnabili, ma non è nelle nostre intenzioni e possibilità contestare tutte le gare d’appalto le cui clausole, lo sappiamo bene, derivano anche dalla progressiva e impietosa diminuzione di risorse degli enti locali.

2. Se dovessimo ipotizzare, per estrema esemplificazione, un incremento del costo del lavoro pari al 15% e fare una proiezione sul bilancio di Itaca con le clausole di revisione prezzi come elencate, ne trarremmo un deficit annuo superiore ad un milione e mezzo di euro, a cui potremmo certo aggiungere qualche bel migliaio di euro in più per l’Ert del Veneto dove la contrattazione di secondo livello è già consolidata, molto meno l’applicazione omogenea del contratto.

3. L’efficienza economica delle Cooperative sociali, anche molto più grandi e più ricche della nostra, non è in grado di assorbire un rinnovo contrattuale (eccezionali e rari casi di virtuosismo in questo campo non andrebbero presi ad esempio), se non a condizione di chiedere lo stato di crisi piuttosto che di compromettere le capacità di investimento e miglioramento necessari oggi per lavorare con le persone sulle persone. L’applicazione di accordi di gradualità, alla fine obbligatori, salva le apparenze, ma svilisce l’obiettivo prioritario di far avere una dignitosa retribuzione ai lavoratori (debbo spiegarmi così la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali sul recupero di un biennio del precedente contratto) e crea sul mercato situazioni incontrollabili e deregolamentate per tutto il periodo di applicazione della stessa. O almeno così è successo la volta scorsa.

Lagnarsi e basta invecchia la pelle, quindi dobbiamo continuare il confronto non per smettere di bere dal calice ma per modificare l’amaro che vi è contenuto. Se il nostro settore viene ritenuto strategico per lo sviluppo del welfare, se la missione primaria di perseguire l’interesse generale della comunità non è derogabile per disposto legislativo, allora non è coerente che un rinnovo contrattuale si sostanzi con penalizzazioni economiche a carico dei bilanci delle Cooperative sociali scaricando così sugli stessi soci lavoratori il mantenimento del welfare. Né è più coerente applicare gradualità che hanno l’effetto di spostare solo più avanti il problema, mentre nel frattempo alcuni soggetti furbi, che passano da una regione all’altra, si fanno strada.

Alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di rappresentanza chiediamo, questa volta, che la trattativa sul contratto si ampli di contenuti politici che possano accordare il riconoscimento dei diritti dei lavoratori ad avere la dignità economica che il lavoro sociale merita, con le prospettive e l’impegno della Cooperazione sociale in relazione alle esigenze del welfare.
Gli atti necessari a garantire il rinnovo del contratto (e aggiungo anche l’applicazione del precedente) devono essere rilanciati con forza anche verso le Amministrazioni regionali e comunali, e il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni non può restare un generico preambolo da affidare eventualmente alle commissioni di studio, ma un’adesione alla trattativa determinante per la crescita del ruolo della Cooperazione sociale e per il più ampio sviluppo del welfare che poi è, appunto, il benessere sociale.
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